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Statuto di Associazione

U N I O N L I B E R I
S T A T U T O

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita l’associazione Sindacale di Categoria denominata “UNIONLIBERI”

ART. 2 – SEDE

L’associazione UNIONLIBERI ha sede ove ubicato il suo Consiglio Direttivo.
Con propria deliberazione il Consiglio Direttivo potrà spostare l’ubicazione della sede nazionale per motivate esigenze funzionali su altro luogo del territorio comunitario dandone doverosa informativa agli aventi diritto.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di istituire sedi operative, amministrative, periferiche, sezioni staccate su tutto il territorio nazionale e/o della Comunità Europea ed extra-europea. Tali sedi avranno piena autonomia amministrativo-contabile, nel pieno rispetto degli indirizzi politico-sindacali della struttura nazionale, e rispondono in proprio, sia verso gli organi istituzionali dell’associazione UNIONLIBERI che verso i terzi, del loro operato.

ART. 3 – DURATA

La durata dell’Associazione Sindacale di Categoria è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera motivata, dall’Assemblea straordinaria degli associati appositamente convocata per tale intento.

ART. 4 – SCOPI

L’associazione UNIONLIBERI è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
Essa ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la tutela degli interessi sindacali, sociali ed economici delle micro, piccole e medie imprese, degli artigiani e dei lavoratori autonomi. In particolare persegue lo scopo di assistere gli associati in materia di contratti collettivi di lavoro, di legislazione sul lavoro e relativi servizi.
L’Associazione a tal fine potrà:

  • stipulare contratti collettivi di lavoro dell’Unione europea, nazionali, regionali, provinciali e aziendali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa;
  • prestare assistenza agli associati in materia di applicazione dei contratti di lavoro e della legislazione sul lavoro ed effettuare cessioni di pubblicazioni inerenti i contratti di lavoro;
  • curare in favore degli associati tutti gli adempimenti in materia di contratti di lavoro e legislazione sul lavoro, comprensivi della tenuta dei libri paga e/o altri libri obbligatori e di rappresentare gli associati presso gli Istituti competenti;
  • promuovere Centri di Elaborazione Dati per l’attività di calcolo e stampa e attività strumentali e connesse relative agli adempimenti in materia di lavoro in favore dei proprio associati, ai sensi dell’art. 58) c. 16 della L. 144/99;
  • effettuare in favore degli associati e/o degli associati ad associazioni aderenti l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali, anche tramite le proprie sezioni staccate;
  • costituire organismi territoriali per lo sviluppo delle attività associative e in particolare dell’invio telematico in favore degli associati e/o associati ad organismi e/o associazioni aderenti;
  • predisporre, e/o coordinare e/o gestire e/o attivare servizi in favore degli associati e/o di associati ad associazioni aderenti, per l’espletamento degli obblighi introdotti da norme di legge in merito ad adempimenti di carattere amministrativo, contabile, fiscale, finanziario e del lavoro;
  • sindacare con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti al fine di produrre normative applicabili nelle sedi associate;
  • rappresentare i soci in ogni sede istituzionale pubblica e privata;
  • collaborare con Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale per l’erogazione dei servizi ai propri associati, in particolare modo con riferimento all’assistenza in materia predisposizione e di invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
  • stipulare apposite convenzioni per la fornitura ai propri associati a condizioni particolari di prodotti e/o servizi interessanti le attività svolte, con cessione e/o somministrazione anche diretta (a titolo esemplificativo: prodotti editoriali e riviste di informazione specifica, banche dati, tessere di accesso ai servizi camerali, telefonia, piani di previdenza, polizze assicurative, programmi per la gestione elettronica dei dati, prodotti di consumo, ecc.);
  • favorire lo sviluppo dei soci in ogni forma e settore, anche organizzando corsi di formazione professionale, corsi d’aggiornamento, tavole rotonde, seminari, ecc., a favore di associati e non, compresi corsi a favore dei dipendenti degli associati stessi;
  • designare e nominare proprio rappresentanti in Enti, Organismi, Commissioni e simili, allorquando tali designazioni siano di sua competenza;
  • avviare ogni iniziativa tendente alla promozione sociale ed economica degli associati;
  • partecipare alla costituzione di consorzi ed organismi consortili, associazioni e/o altri organismi ed enti che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi descritti;
  • stipulare convenzioni operative con aziende ed entità sociali ed economiche al fine esclusivo di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati, sia dell’Associazione stessa;
  • delegare ad organizzazioni, professionisti, altri enti esterni, la gestione o parziale o totale delle proprie funzioni;
  • aderire a fondi aperti in rispetto alle norme vigenti per favorire i programmi di accantonamento degli associati;
  • aderire ad Organismi sindacali e/o associativi di categoria Internazionali dell’Unione Europea, nazionali, regionali, ecc. o collegarsi agli stessi;
  • al fine di aggiornare e potenziare l’informazione ai soci, potrà creare siti Internet ed essere editrice di giornali, riviste e libri;
  • tutelare ed assistere gli aderenti e gli appartenenti alle categorie, sia attraverso patronati “ad hoc” costituiti, sia mediante convenzioni con altri patronati;
  • costituire ed eventualmente gestire i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale cui all’art. 78 della Legge 413 del 30.12.91 e successive modifiche.

Tutto ciò in armonia con le linee programmatiche sindacali e di sviluppo degli organismi e/o delle associazioni cui eventualmente la presente Associazione aderirà.

ART. 5 – SOCI

I Soci di UNIONLIBERI possono essere ORDINARI o ONORARI.


SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche, come anche le micro, piccole e medie imprese, gli artigiani, i lavoratori autonomi e professionisti che hanno per oggetto la produzione e/o la commercializzazione e/o l’intermediazione di beni e/o la somministrazione di servizi e/o attività strumentali e connesse, i quali partecipano ed usufruiscono delle attività dell’associazione Sindacale di Categoria UNIONLIBERI previa iscrizione alla stessa.
Sono soci ordinari tutte le persone fisiche, tutti gli organismi associative e/o sindacali e/o di categoria Internazionali, dell'Unione Europea, nazionali, regionali, ecc. che aderiranno a UNIONLIBERI per lo sviluppo e diffusione degli scopi istituzionali della stessa.
Le modalità di iscrizione saranno disposte da apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.
La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.
Qualora il Consiglio Direttivo, non si pronunci entro 60gg. dal ricevimento della domanda stessa, essa s’intende tacitamente accolta ed il Socio, al quale viene comunicata tale decisione di accoglimento da parte del Presidente, viene immediatamente inserito nella vita dell’Associazione.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata, come disposto del D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997, ed è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Direttivo stesso.


SOCI ONORARI

I soci onorari sono le persone fisiche, giuridiche ed altre entità che l’Assemblea dei Soci e/o il Consiglio Direttivo ritenga opportuno nominare per il riconoscimento di particolari titoli di merito in virtù dell’attività svolta dagli stessi in ambito sociale, sindacale, economico, amministrativo.
I soci onorari non corrispondono la quota associativa e non hanno diritto di voto e di partecipazione alle riunioni assembleari.

ART. 6 – OBBLIGHI DEI SOCI

I soci ordinari sono obbligati al pagamento della quota associativa, all’osservanza delle norme previste dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle delibere del Consiglio Direttivo.

ART. 7 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all’associazione sindacale di Categoria UNIONLIBERI nei seguenti casi:

  • recesso;
  • radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità, o anche in caso di morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza dell’anno solare.

In caso di recesso la quota associativa è irripetibile.
Il recesso si manifesta con comunicazione del socio inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quattro mesi prima della scadenza dell’anno solare.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

  • l’Assemblea dei soci ordinari;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • la Giunta Esecutiva;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

ART. 9 – ASSEMBLEA

Partecipano all’assemblea dei soci i soci ordinari e/o i rappresentanti legali delle imprese iscritte a UNIONLIBERI secondo le presenti norme statutarie.
L’Assemblea dei soci ordinari è il massimo organo deliberativo e può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa s’intende validamente costituita quando, in prima convocazione, sono presenti almeno i due terzi dei soci ordinari aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni adottate sono considerate valide se assunte con voto a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Le modifiche statutarie devono essere assunte dall’Assemblea dei soci sia essa convocata in seduta ordinaria che straordinaria, con voto di maggioranza rappresentante i 4/5 dei soci presenti.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di apportare modifiche statutarie richieste con carattere di urgenza da modifiche legislative in materia o da particolari ed urgenti situazioni associative. Tali modifiche dovranno essere poi ratificate dall’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione successiva.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o Vice Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario verbalizzante. Le deliberazioni dell’Assemblea risulteranno da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.
La convocazione dell’Assemblea avverrà almeno otto giorni prima dell’adunanza prevista, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e/o mediante pubblicazione in un giornale, anche quotidiano e/o a mezzo comunicazione e-mail diretta ai soci aventi diritto.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’Ordine del Giorno.
Hanno diritto di partecipazione e di voto i soci ordinari che risultino iscritti nel libro dei soci al 31 dicembre dell’anno precedente la convocazione da almeno undici mesi, che siano in regola con il versamento delle quote associative e che non abbiano inviato, nel frattempo, dimissioni volontarie.
A parziale deroga, del presente Statuto, i soci fondatori partecipano, di diritto e con voto deliberante alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

a) ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto finanziario, preventivo e consuntivo dell’Associazione. E’ compito dell’Assemblea Ordinaria eleggere sulla base delle modalità previste dal Regolamento, i Componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad integrare i membri degli organismi sociali in carica che dovessero, per qualunque motivo, venire meno nel corso del loro mandato.
L’assemblea ordinaria dovrà nominare quattro componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i soci fondatori.

b) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con comunicazione ai soci otto giorni prima dell’adunanza. Essa delibera sull’approvazione e le modificazioni dello Statuto sociale, scioglimento dell’Associazione e modalità di assegnazione del patrimonio sociale secondo il disposto del D.Lgs. n. 460/97 ed è validamente costituita come previsto al precedente punto 9).
La richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci per lo scioglimento dell’Associazione deve essere richiesta per iscritto da almeno i 4/5 dei soci ordinari in regola con l’iscrizione.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di due membri ed un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci Ordinari. Esso rimane in carica sette anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, in caso di perdurante o definitiva assenza di uno o più componenti il Consiglio stesso può integrare il Consiglio fino allo stabilire il numero massimo di componenti previsto dal presente Statuto. I nuovi componenti del Consiglio Direttivo permangono in carica fino alla durata naturale prevista per gli altri componenti del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio Direttivo scelti tra i soci fondatori permangono in carica per tre mandati consecutivi dal momento della loro elezione.
Al Consiglio Direttivo vengono conferiti tutti i compiti e poteri dell’ordinaria e straordinaria gestione ed amministrazione dell’Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo deve:

  • predisporre il rendiconto d’esercizio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea Ordinaria dei Soci;
  • deliberare sull’ammissione, recesso, radiazione dei soci;
  • nominare il Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale, il Tesoriere, due Vice Presidenti;
  • predisporre e dare attuazione al regolamento.

ART. 11 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e dal Vice Presidente ogni qualvolta ne ravvisino l’opportunità e comunque almeno due volte l’anno. Esso s’intende validamente costituito se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti o se i presenti rappresentano il 50% degli aventi diritto compreso il Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni risulteranno da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 12 – LA GIUNTA ESECUTIVA

In caso di necessità, il Consiglio Direttivo può nominare una Giunta Esecutiva composta da un numero di non oltre le cinque unità che avrà il compito di affiancare i lavori del Consiglio Direttivo per facilitarne i lavori.
La Giunta Esecutiva potrà avere compiti e poteri ad essa demandati appositamente dal Consiglio Direttivo di sua particolare pertinenza.
Essa sarà presieduta dal delegato del Consiglio Direttivo all’uopo designato e rimarrà in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo o all’esaurirsi del mandato ricevuto all’atto del suo insediamento.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sostituire i componenti della Giunta ogni qualvolta ciò dovesse risultare necessario a suo insindacabile giudizio.

ART. 13 – IL PRESIDENTE

In caso di nuova elezione del Presidente del Consiglio Direttivo questi verrà nominato dal Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione e ne è il Legale Rappresentante politico ed amministrativo.
In caso di comportamento indegno, irriguardoso o contrario alle norme del presente Statuto, di uno o più soci, il Consiglio Direttivo ha il compito di deferirli innanzi al Collegio dei Probiviri per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
E’ delegato per Statuto ad effettuare tutte le operazioni di natura bancaria e di credito, nei limiti stabiliti dal regolamento e dallo Statuto.
Il Presidente del Consiglio Direttivo in quanto rappresentante dell’Associazione, ha facoltà di stipulare accordi, convenzioni, alleanze ecc. con associazioni sindacali, centri fiscali o di servizi sociali in genere, associazioni del tempo libero, culturali, assistenziali, sportive ecc. che possono produrre benefici diretti o indotti ai soci, ciò sia in termini di assistenza che di rafforzamento della struttura sindacale. Tali accordi, pur avendo valore immediato, verranno sottoposti successivamente alla ratifica dell’Assemblea dei soci alla prima riunione utile.
Le medesime funzioni potranno essere conferite, con apposito mandato, dal Consiglio Direttivo a uno dei Vice Presidenti ed al Tesoriere.

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto a tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall’Assemblea dei soci Ordinari. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente nella prima riunione d’insediamento.
Il Collegio dei Revisori dura in carica per un periodo uguale a quello del Consiglio Direttivo ed accerta la corrispondenza delle spese documentate e/o giustificate con le risultanze contabili e la regolare predisposizione del rendiconto annuale.
Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre su convocazione fatta dal Presidente del Collegio stesso.
In caso di cessazione di uno dei Revisori nel corso dell’esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo sino alla prossima assemblea dei Soci Ordinari.
Il Presidente del Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci con voto consultivo e relaziona, dell’operato del Collegio, ai vari Organismi Nazionali.

ART. 15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea dei Soci ordinari.
I membri effettivi eleggeranno, nel loro ambito, il Presidente del Collegio.
Il Collegio dura in carica sette anni e i lori membri sono rieleggibili.
Il Collegio delibera a maggioranza di voti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell’esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo sino alla prossima assemblea dei Soci Ordinari.
Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra Soci ed Associazione che insorgono in sede di svolgimento del rapporto sociale.
I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e non impugnabili e vengono comunicate a mezzo verbale della riunione del Collegio, al Presidente del Consiglio Direttivo che provvederà a notificarle direttamente agli interessati nel più breve tempo possibile.

ART. 16 – ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno solare.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI

I libri sociali dell’Associazione sono quelli previsti dalla vigente normativa anche ai sensi del D.Lgs. 460/97 e per le associazioni sindacali.

ART. 18 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni di qualunque tipo e natura, nonché beni mobili e immobili.

ART. 19 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, convocata appositamente in seduta straordinaria, e unicamente con tale argomentazione all’O.d.G..
L’approvazione della delibera di scioglimento dell’Associazione è valida se assunta con voto deliberante dei 4/5 dei soci presenti.
La destinazione dell’eventuale patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 20 – REGOLAMENTO ESECUTIVO

Il regolamento del presente Statuto prevederà tutte quelle norme necessarie per il funzionamento dell’Associazione e sarà redatto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 21 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal Regolamento al presente Statuto.